Proposta di modifica n. 2.85 al DDL n. 1117
Azioni disponibili
2.85
ASTORE, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, PARDI, DE TONI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO
PRECLUSO
Al comma 3, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:
«Gli schemi di decreto legislativo vengono esaminati dalla Commissione bicamerale per le questioni regionali come integrata a norma dell'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Nel caso in cui tale Commissione abbia espresso parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate che il Governo non intenda recepire, o abbia espresso parere contrario, oppure non si sia pronunciata entro sessanta giorni dalla loro trasmissione, i decreti possono comunque essere emanati, in tal caso previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, delle legge 5 giugno 2003, n. 131».