Proposta di modifica n. 2.81 al DDL n. 1117

2.81

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

PRECLUSO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con gli altri ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono trasmessi per l'acquisizione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, da istituirsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e della Commissione parlamentare per le questioni regionali da rendere entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. Sugli schemi di decreto legislativo che il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per conferire a comuni, province, Città metropolitane e regioni le funzioni amministrative sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione e in conformità alle disposizioni recate dall'articolo 117 della Costituzione, il Governo acquisisce altresì il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi stessi».