Proposta di modifica n. 2.51 al DDL n. 1117
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2.51
IL RELATORE
RITIRATO
Al comma 2, lettera n) premettere il seguente periodo: «Previsione delle specifiche modalità attraverso cui lo Stato, nel caso in cui la regione o l'ente locale non assicuri i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 e secondo il principio di responsabilità amministrativa e finanziaria».