Proposta di modifica n. 2.33 al DDL n. 1117

2.33

ASTORE, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, PARDI, DE TONI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

PRECLUSO

Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:

            «g) previsione che la legge regionale possa:

                1) istituire tributi regionali;

                2) individuare e definire gli elementi essenziali dei tributi locali, la cui istituzione nonché la possibilità di fissare le aliquote e le agevolazioni è demandata agli enti locali stessi, nell'esercizio della rispettiva autonomia;

                3) istituire a favore degli enti locali compartecipazioni al gettito dei tributi e delle compartecipazioni regionali;».

        Conseguentemente, al comma 2 sopprimere la lettera h).