Proposta di modifica n. 2.16 al DDL n. 1117

2.16

GERMONTANI

PRECLUSO

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

        «b-bis) attribuzione di risorse autonome alle regioni e agli enti locali, in relazione alle rispettive competenze, in modo proporzionale al numero di donne occupate al fine di garantire una rete integrata di servizi per poter conciliare i tempi di vita con i tempi del lavoro».