Proposta di modifica n. 2.11 al DDL n. 1117
Azioni disponibili
2.11
PRECLUSO
Al comma 2, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:
a) autonomia di entrata e di spesa e maggiore responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e contabile di tutti i livelli di governo;
b) previsione di tributi, entrate proprie e compartecipazione al gettito dei tributi riferiti al proprio territorio che assicurino a regioni ed enti locali l'integrale copertura finanziaria delle funzioni pubbliche loro attribuite ai sensi dell'articolo 119, comma 4;
c) per il finanziamento dei livelli essenziali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, garantire il superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica, in favore della progressiva introduzione del costo standard calcolato anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione; per il finanziamento delle altre funzioni garantire strumenti di perequazione della capacità fiscale».