Proposta di modifica n. 2.7 al DDL n. 1117
Azioni disponibili
2.7
FLERES, FERRARA, ALICATA, FIRRARELLO
PRECLUSO
Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché aventi ad oggetto la istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Fondo perequativo infrastrutturale, di seguito denominato ''Fondo perequativo infrastrutturale'' da ripartire fra le regioni, finalizzato a perequare il livello infrastrutturale delle medesime e con una dotazione iniziale pari al 50 per cento del Fondo per le aree sottoutilizzate. A tal fine s'intende per infrastrutture quelle relative: alla rete stradale, autostradale e ferroviaria, alla rete fognaria, alla rete idrica, elettrica e di distribuzione del gas, al numero di aule scolastiche per abitanti, al numero di impianti sportivi per abitanti, alle strutture portuali e aeroportuali».
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1, relativi alla istituzione del Fondo perequativo infrastrutturale sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) valutazione dell'estensione delle superfici territoriali;
b) valutazione del parametro della densità della popolazione;
c) considerazione dei particolari requisiti delle zone di montagna;
d) valutazione della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio, con riferimento alle opere di cui al comma 1».