Proposta di modifica n. 1.3 al DDL n. 3047
Azioni disponibili
1.3
Ritirato
Al comma 1, capoverso: «Art. 81.», dopo il secondo comma, inserire il seguente: «Le spese correnti totali delle pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso superare il 40 per cento del prodotto interno lordo.».