Ordine del Giorno n. G2 al DDL n. 2729
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G2 (testo 2)
BELISARIO, MASCITELLI, GIAMBRONE, LANNUTTI, CAFORIO, CARLINO, BUGNANO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del provvedimento recante una proroga dei termini per l'esercizio della delega di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale,
premesso che:
il percorso normativo intrapreso con la legge 5 maggio 2009, n. 42 (legge delega sul cosiddetto federalismo fiscale) e con i successivi decreti legislativi adottati, modella la forma e la struttura dello Stato. Tale percorso incide, in particolare, sull'intimo equilibrio costituzionale, in riferimento alla distribuzione concreta dei poteri (legislativi ed amministrativi); ma soprattutto sul godimento dei diritti civili e sociali, proclamati solennemente dalla nostra Carta costituzionale, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali e - per quanto in questa sede rileva - senza distinzione di luogo di residenza;
è prevalentemente attraverso la opportuna definizione del fondo perequativo, nonchè con la giusta determinazione dei fabbisogni standard, che la legge delega n. 42 avrebbe evitato i gravi rischi di disgregazione sociale nazionale, in considerazione di un quadro istituzionale ancora indefinito riguardo alla distribuzione delle funzioni tra i livelli di governo e, in conseguenza, di grandezze finanziarie non ancora quantificate;
considerato che:
l'articolo 9 della legge 5 maggio 2009, n. 42 riguarda la perequazione a favore delle Regioni. Segnatamente, la perequazione per le spese «non essenziali» dovrà essere - a parità di altre condizioni - maggiore per le regioni con minor popolazione, ma solo per quelle Regioni al di sotto di una soglia demografica, da identificarsi da parte del legislatore delegato. In altri termini, il legislatore delegante ha considerato l'esiguità demografica regionale come fattore rilevante nella ponderazione della perequazione nazionale;
i commi 7 e 8 dell'articolo 15 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonchè di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) - adottato proprio in attuazione dell'articolo 9 della legge n. 42 - disciplinano la parte del fondo perequativo destinata alle spese non attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni, con lo scopo di ridurre le differenze tra le regioni con diversa capacità fiscale. Come già indicato dalla legge delega (articolo 9, comma 1, lettera a) e lettera g)), questa parte del fondo è alimentata dalle gettito dell'addizionale all'IRPEF. In particolare, alimentano il fondo le regioni in cui il gettito pro-capite risulti maggiore della media nazionale, mentre sono destinatarie delle risorse del fondo le regioni in cui il gettito pro-capite dell'addizionale IRPEF risulti al di sotto della media nazionale (comma 7, lettera a) e b));
tuttavia, sulle modalità della perequazione, la norma del decreto legislativo n. 68 del 2011 riprende meramente sotto il profilo testuale i criteri direttivi indicati dalla legge delega, rinviando ulteriormente la definizione della disciplina ad un decreto di natura regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario;
il decreto di natura regolamentare dovrà stabilire, quindi, in riferimento al criterio demografico, il limite di popolazione al di sotto del quale la quota perequativa è incrementata in ragione inversa alla dimensione demografica;
tale omissione normativa rappresenta una palese violazione, di carattere esplicito ed implicito, alla legge n. 42, anche in riferimento alla ratione delegationis complessiva ad essa sottesa. Il decreto legislativo emanato avrebbe già dovuto puntualmente indicare il limite demografico di riferimento, riflettente sulla complessiva determinazione del fondo perequativo;
considerato inoltre che:
in riferimento al fondo perequativo regionale il Gruppo Parlamentare «Italia dei Valori» ebbe a presentare un ordine del giorno, in occasione dell'esame della legge n. 42 del 2009. In tale atto di indirizzo - accolto dal Governo e, per questo, non posto in votazione si impegnava l'Esecutivo, in sede di attuazione delle disposizioni sulla ripartizione del fondo perequativo regionale per le regioni con popolazione al di sotto di una determinata soglia da individuarsi con i decreti legislativi, «a tenere conto nella determinazione del fabbisogno standard non solo della dimensione demografica ma anche delle caratteristiche territoriali con particolare riguardo alla presenza di zone montane - delle caratteristiche demografiche, sociali e produttive». Tale impegno di rilevantissimo impatto sociale non sembra essere stato accolto nel decreto legislativo n. 68, rischiando di inficiare il complesso strutturale del fondo perequativo a sfavore di aree territoriali segnate da particolari caratteristiche sociali e produttive;
impegna il Governo:
a voler immediatamente provvedere alla emanazione del decreto di natura regolamentare di cui all'articolo 15, comma 8, del decreto legislativo n. 68 del 2011 volto alla determinazione della soglia demografica al di sotto della quale la quota perequativa è incrementata in ragione inversa alla dimensione demografica;
in sede di attuazione delle disposizioni sulla ripartizione del fondo perequativo, a tenere conto nella determinazione del fabbisogno standard non solo della dimensione demografica ma anche delle caratteristiche territoriali - con particolare riguardo alla presenza di zone montane - delle caratteristiche demografiche, sociali e produttive;
a voler puntualmente rispettare i princìpi ed i criteri direttivi contenuti nella legge delega n. 42 del 2009 nell'ambito della emanazione dei decreti legislativi attuativi rimanenti.
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(*) Accolto dal Governo