Proposta di modifica n. 1.102 al DDL n. 2729

1.102

BRUNO, RUTELLI, BAIO, MILANA, MOLINARI, RUSSO

Ritirato e trasformato nell'odg G1.102

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 28 della legge 5 maggio 2009, n. 42, dopo il comma 2 inserire i seguenti:

        "2-bis. Al fine di garantire l'invarianza della pressione fiscale complessiva sui cittadini e sulle imprese, a partire dall'anno fiscale 2011, in sede di dichiarazione dei redditi 2012, il soggetto fiscale detrae integralmente dall'imposta lorda le maggiori imposte e tasse rispetto a quelle versate per l'anno fiscale 2010, pagate a Comune, Provincia, Regione e Stato durante l'intero anno fiscale, qualora riferite al medesimo soggetto fiscale, al medesimo reddito imponibile e ai tributi versati ai medesimi Enti per i medesimi servizi.

        2-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze, in conseguenza delle dichiarazioni dei redditi riferite all'anno fiscale 2011, con proprio decreto apporta le opportune variazioni di bilancio al fine di garantire che le disposizioni dì cui al comma 2-bis non comportino maggiori oneri per lo Stato"».