Proposta di modifica n. 1.0.100 al DDL n. 2680
Azioni disponibili
1.0.100
BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352 volte 8 favorire l'effettivo svolgimento delle consultazioni referendarie dei giorni 12 e 13 giugno 2011)
1. L'articolo 39 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è sostituito dal seguente:
«Art. 39. - 1. Se prima della data dello svolgimento del referendum la legge, o l'atto avente forza di legge, o le singole disposizioni di essi cui il referendum si riferisce, siano stati abrogati, l'Ufficio centrale per il referendum dichiara che le operazioni relative non hanno più corso purché siano stati modificati i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti nonché i princìpi ispiratori della complessiva disciplina originaria.
2. Quando non ricorrano entrambi i requisiti di cui al comma 1, l'Ufficio centrale dispone che il referendum si effettui sulle nuove disposizioni legislative.
3. L'Ufficio centrale per il referendum dispone che le operazioni referendarie non abbiano più corso anche quando la legge, l'atto avente forza di legge o singole disposizioni di essi siano stati dichiarati incostituzionali con una pronuncia ablativa dell'enunciato normativo.
4. Quando l'abrogazione della legge, dell'atto avente forza di legge o delle singole disposizioni di essi, cui il referendum si riferisce, è posta in essere da una legge o da un atto con forza di legge che presenti vizi di legittimità costituzionale, l'Ufficio centrale per il referendum, qualora la questione sia rilevante e non manifestamente infondata d'ufficio o su istanza di parte, riferiti i termini della questione, dispone con ordinanza l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale anche in via telematica e sospende il giudizio in corso.
5. La Corte costituzionale, sentite le parti convocate telematicamente, decide la questione di legittimità costituzionale entro i cinque giorni successivi alla trasmissione dell'ordinanza, La decisione viene depositata in Cancelleria e comunicata telematicamente all'Ufficio centrale per il referendum».