Proposta di modifica n. 1.0.1 al DDL n. 2680
Azioni disponibili
1.0.1
CECCANTI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, DELLA SETA, FERRANTE, PERDUCA, PORETTI
Ritirato e trasformato nell'odg G1.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disciplina transitoria per lo svolgimento dei referendumprevisti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2011)
1. I referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione e già indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2011, si svolgono contestualmente al secondo turno di votazione per le elezioni dei presidenti delle province e dei sindaci, anche quando disciplinate da norme regionali. Di conseguenza per tutti gli adempimenti comuni, ivi compresi la composizione e il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e gli orari della votazione, si applicano le disposizioni in vigore per i referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di scrutinio dei referendum di cui al presente comma e successivamente, senza interruzione, a quelle per le elezioni dei presidenti delle province e dei sindaci.
2. A causa del contemporaneo svolgimento delle consultazioni di cui al comma 1, l'importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun comune per l'organizzazione tecnica e l'attuazione dei referendum, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, è stabilito nei limiti delle assegnazioni di bilancio disposte per lo scopo dal Ministero dell'interno, con proprio decreto, con distinti parametri per elettore e per sezione elettorale, calcolati, rispettivamente, nella misura di due terzi e di un terzo sul totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 40 per cento. All'incremento della dotazione finanziaria relativa ai rimborsi elettorali per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali si provvede mediante compensazione tra gli enti beneficiari. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni ai referendum e alle elezioni dei presidenti delle province e dei sindaci sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle consultazioni, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al primo periodo. Il riparto delle spese anticipate dai comuni interessati è effettuato dai prefetti sulla base dei rendiconti dei comuni, da presentarsi entro il termine di sei mesi dalla data delle consultazioni, a pena di decadenza dal diritto al rimborso. Con le stesse modalità si procede per il riparto delle altre spese sostenute direttamente dall'Amministrazione dello Stato e relative ad adempimenti comuni. Nei casi di contemporaneo svolgimento dei referendum con le elezioni dei presidenti della provincia e dei sindaci delle regioni a statuto speciale, il riparto di cui al presente comma è effettuato d'intesa tra il Ministero dell'interno e l'amministrazione regionale, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al primo periodo.».