Ordine del Giorno n. G1.101 al DDL n. 1955-B

G1.101

BARBOLINI

V. testo 2

Il Senato,

            in sede di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (A.S. 1955-B)

        premesso che,

            l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge in esame dispone la. riapertura dei termini, fino al 30 aprile 2010, della disciplina sullo scudo fiscale introdotta dall'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 e modificata dal decreto-legge n. 103 del 2009;

            vengono in sostanza prorogati i termini per far emergere, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione, denaro e attività finanziaria e patrimoniale detenute illegalmente all'estero da cittadini italiani;

            la Commissione Affari Costituzionali, durante la prima lettura al Senato, aveva approvato all'unanimità un emendamento con il quale si intendeva rendere maggiormente trasparenti i dati relativi alle operazioni di rimpatrio/regolarizzazìone dello scudo fiscale;

            nello specifico, si obbligava il Ministro dell'economia e delle finanze a comunicare al Parlamento, entro il 15 giugno 2010, con apposito documento, il numero delle operazioni di rimpatrio ovvero di regolarizzazione perfezionate alla data del 15 dicembre 2009, del 28 febbraio 2010 e del 30 aprile 2010, suddivise per classi d'importo emersi, il numero dei soggetti coinvolti, con indicazione dei Paesi di provenienza delle richieste di rimpatrio e regolarizzazione, gli intermediari coinvolti e l'ammontare delle operazioni gestite da, ciascuno di essi, e l'ammontare complessivo delle attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate, distinte per rimpatrio fisico e rimpatrio giuridico, o regolarizzate;

            il contenuto di tale emendamento è stato successivamente rivisto dal Governo al momento della richiesta del voto di fiducia nell'Aula del Senato limitando gli obblighi del Ministro esclusivamente alla comunicazione dati statistici relativi al numero delle operazioni di rimpatrio ovvero di regolarizzazione perfezionate, suddivise per volumi d'importo, al numero dei soggetti coinvolgi, con indicazione dei Paesi di provenienza delle richieste di rimpatrio e regolarizzazione, e l'ammontare complessivo delle attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate, distinte per rimpatrio o regolarizzazione;

            non si comprendono le motivazioni che hanno indotto il Governo a ridurre la portata ed il significato originario della disposizione approvata dalla Commissione e, nello specifico. ad escludere dalle comunicazioni al Parlamento dei dati relativi ai soggetti intermediari coinvolti e alle operazioni gestite da ciascuno dì essi,

        impegna il Governo:

            ad includere nel documento di cui all'articolo 1, comma 2-bis, i dati relativi al numero delle operazioni di rimpatrio ovvero di regolarizzazione perfezionate alla data del 15 dicembre 2009, del 28 febbraio 2010 e del 30 aprile 2010, suddivise per classi d'importo emersi, il numero dei soggetti coinvolti, con indicazione dei Paesi di provenienza delle richieste di rimpatrio e regolarizzazione, gli intermediari coinvolti e l'ammontare delle operazioni gestite da ciascuno di essi, e l'ammontare complessivo delle attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate, distinte per rimpatrio fisico e rimpatrio giuridico, o regolarizzate.