Proposta di modifica n. 25.300 al DDL n. 1117
Azioni disponibili
25.300 (già 2.700 e 2.701)
Respinto
Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) per le finalità di cui alla lettera b), sia garantito che, entro i due anni successivi alla data di adozione dei decreti legislativi di cui alla presente legge, la pressione fiscale complessiva non superi il livello raggiunto nell'anno precedente a quello di entrata in vigore della presente legge e che, trascorso tale periodo, essa si riduca rispetto a tale livello, con le modalità e secondo le procedure di coordinamento dinamico della finanza pubblica di cui all'articolo 17, nonché mediante la riduzione del prelievo fiscale statale, con prioritario riferimento ai seguenti soggetti:
a) lavoratori dipendenti a basso reddito e lavoratori precari e discontinui;
b) famiglie con figli minori e pensionati a basso reddito, con particolare riguardo ai soggetti più esposti all'incapienza fiscale;
c) piccole e medie imprese, attraverso misure orientate al sostegno alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alla competitività;».