Proposta di modifica n. 20.508 al DDL n. 1117
Azioni disponibili
20.508 (testo corretto)
BASTICO, ADAMO, BARBOLINI, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI
Respinto
Sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.
Conseguentemente, dopo l'articolo 20, inserire il seguente:
«Art. 20-bis.
(Funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane)
1. Dopo il titolo I della parte I del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, è inserito il seguente:
«Titolo I-bis.
(Funzioni di comuni, province e città metropolitane)
Capo I
(Funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane)
Art. 12-bis.
(Funzioni fondamentali)
1. Sono funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, tenuto conto delle funzioni storicamente svolte, quelle indicate agli articoli 12-ter, 12-quater e 12-quinquies in quanto essenziali e imprescindibili per soddisfare i bisogni primari delle rispettive comunità e per consentire il concorso delle autonomie territoriali alla tenuta e alla coesione dell'ordinamento della Repubblica in un quadro di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo.
2. Sono, anche, funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, essenziali e imprescindibili per il funzionamento degli enti, nelle aree di rispettiva competenza:
a) la funzione normativa;
b) la funzione di programmazione e pianificazione nonché la partecipazione alle funzioni di programmazione e pianificazione economica, sociale, territoriale e ambientale di livello provinciale, regionale e nazionale;
c) la funzione di organizzazione e gestione del personale;
d) la funzione di controllo interno;
e) la funzione di gestione finanziaria, tributaria e contabile;
f) la funzione di vigilanza e controllo nelle aree funzionali di competenza;
g) la funzione di raccolta ed elaborazione dei dati informativi e statistici nelle aree funzionali di competenza.
3. Sono funzioni fondamentali del comune ai sensi dell'articolo 12-bis, comma 1, con riguardo alla popolazione ed al territorio comunale:
a) nel settore "sviluppo economico ed attività produttive", la promozione del benessere e dello sviluppo economico e sociale della comunità locale, in particolare attraverso:
1) l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi pubblici locali;
2) la disciplina delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, ivi compresa la regolamentazione degli orari e dell'accesso del cittadino ai servizi pubblici e privati;
3) partecipazione alla attuazione degli interventi di promozione e sostegno delle attività produttive e alla gestione del demanio marittimo, fluviale e lacuale:
b) nel settore "territorio, ambiente e infrastrutture", l'attuazione di un uso razionale e programmato delle risorse del territorio e delle relative infrastrutture, in particolare attraverso:
1) la pianificazione territoriale di base, anche attuativa, la regolazione dell'attività urbanistica, l'attuazione di interventi di recupero del territorio, la partecipazione alla gestione dei parchi nazionali e regionali, la regolamentazione della circolazione stradale urbana e rurale;
2) gestione del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano;
3) vigilanza e controllo dell'attività urbanistica e di rilievo ambientale, nell'ambito delle proprie competenze;
4) attuazione delle attività di protezione civile inerenti alla previsione, prevenzione, pianificazione di emergenza e coordinamento dei primi soccorsi;
c) nel settore "servizi alla persona e alla comunità", la promozione dello sviluppo della persona umana, nonché la tutela e la valorizzazione dei diritti civili e sociali, anche sollecitando e favorendo la partecipazione attiva dei cittadini, in particolare attraverso:
1) progettazione, e gestione del sistema locale dei servizi sociali, erogazione ai cittadini delle relative prestazioni, nonché promozione e coordinamento operativo del volontariato;
2) organizzazione e gestione dei servizi scolastici, compresi gli asili nido e le scuole dell'infanzia a gestione diretta nell'ambito del sistema integrato, fino alla istruzione secondaria di primo grado; assistenza scolastica e prevenzione della dispersione e dell'abbandono scolastico; edilizia scolastica;
3) organizzazione e gestione dei servizi e delle attività culturali, ricreative e sportive;
4) adozione delle misure di competenza dell'autorità sanitaria locale;
d) nel settore "polizia amministrativa locale", ferme restando le funzioni e i compiti dello Stato in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in particolare:
1) l'accertamento degli illeciti amministrativi e l'irrogazione delle relative sanzioni nei settori di competenza comunale;
2) l'organizzazione delle strutture e dei servizi di polizia municipale con compiti di polizia amministrativa, stradale nei settori di competenza comunale.
4. Il Comune esercita le funzioni fondamentali singolarmente o in forma associata. Le leggi regionali stabiliscono la dimensione demografica minima dei comuni al di sotto della quale determinate funzioni fondamentali debbono essere esercitate attraverso le unioni di comuni, prevedendo altresì criteri di ponderazione che tengano conto delle peculiarità territoriali.
5. Costituiscono funzioni fondamentali della provincia ai sensi dell'articolo 12-bis, comma 1, con riguardo a vaste zone intercomunali o all'intero territorio provinciale:
a) nel settore "sviluppo economico, sociale e delle attività produttive" in particolare:
1) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale nonché l'attuazione degli interventi per lo sviluppo delle imprese;
2) la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione delle attività culturali e sportive;
3) l'adozione di programmi di intervento nei settori economico, sociale e culturale, che richiedano una progettazione ed una attuazione unitaria a livello provinciale, anche attraverso il coordinamento delle proposte dei comuni;
4) l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi per il lavoro e dei servizi scolastici relativi all'istruzione secondaria superiore; edilizia scolastica;
5) la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;
b) nel settore "territorio, ambiente e infrastrutture" in particolare:
1) la pianificazione territoriale di coordinamento, la programmazione e gestione integrata, degli interventi per la difesa del suolo, delle coste, delle opere idrauliche e del demanio idrico;
2) attuazione delle attività di previsione, prevenzione e pianificazione d'emergenza in materia di protezione civile, di prevenzione di incidenti rilevanti connessi ad attività industriali, nonché attuazione dei piani di risanamento delle aree ad elevato rischio ambientaIe;
3) la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, il controllo degli interventi di bonifica, della gestione e del commercio degli stessi rifiuti, nonché il controllo degli scarichi delle acque reflue e delle emissioni atmosferiche ed elettromagnetiche;
4) la viabilità provinciale; a pianificazione di bacino del traffico e la regolazione della circolazione stradale inerente la viabilità provinciale;
c) nel settore della "polizia amministrativa locale", ferme restando le funzioni e i compiti dello Stato in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in particolare:
1) l'organizzazione delle strutture e dei servizi di polizia provinciale con compiti di polizia amministrativa, stradale e ambientale inerenti ai settori di competenza provinciale;
2) l'attuazione del regime autorizzatorio della caccia e della pesca secondo gli obiettivi generali stabiliti dalla legge regionale.
6. Con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano le funzioni fondamentali della provincia di cui all'articolo 12-quater sono attribuite alla città metropolitana.
7. Costituiscono, altresì, funzioni fondamentali della città metropolitana, con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano:
a) la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
b) la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;
c) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale.
8. All'interno del territorio metropolitano, le funzioni fondamentali di cui all'articolo 12-bis, comma 2, sono esercitate dai comuni in esso compresi, fatte salve le forme di esercizio associato previste dallo statuto della città metropolitana secondo il principio di adeguatezza, al fine di garantire il coordinamento dell'azione complessiva di governo all'interno dell'area, la coerenza dell'esercizio della potestà normativa da parte dei due livelli di amministrazione, un efficiente assetto organizzativo e di utilizzazione delle risorse strumentali, nonché la economicità di gestione delle entrate e delle spese attraverso il coordinamento dei rispettivi sistemi finanziari e contabili».