Proposta di modifica n. 2.520 al DDL n. 1117

2.520 (testo corretto)

BELISARIO, PARDI, LANNUTTI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le Regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con gli altri ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo vengono esaminati dalla Commissione bicamerale per le questioni regionali come integrata a norma dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Se tale Commissione abbia espresso parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate che il governo non intenda recepire, o abbia espresso parere contrario, oppure non si sia pronunciata entro sessanta giorni dalla loro trasmissione, i decreti possono comunque esser emanati, in tal caso previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 3.