Proposta di modifica n. 25.500 al DDL n. 1117

25.500

STRADIOTTO, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, MARINO MAURO MARIA, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, ROSSI NICOLA, SANNA, VITALI

Respinto

Sostituire  l'articolo con il seguente:

«Art. 25.

(Revisione della dimensione del sistema perequativo)

        1. A seguito della conclusione della fase di transizione di cui all'articolo 20, la dimensione del fondo perequativo a favore dei territori regionali di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c) è rivista con cadenza triennale. Se nel corso del triennio l'evoluzione degli elementi che entrano nella determinazione dell'entità di tale fondo, in termini di fabbisogni standard e di capacità fiscali, è tale da comportare uno scostamento della dimensione del fondo perequativo rispetto a quella stabilita all'inizio del triennio superiore ad una misura percentuale determinata con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, lo Stato rivede l'entità del finanziamento del medesimo Fondo perequativo».