Proposta di modifica n. 24.501 al DDL n. 1117

24.501

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24.

(Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)

        1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti consentiti dai rispettivi statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti con norme approvate con le procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine stabilito per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2.

        2. Le norme di cui al comma 1 tengono conto delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, e della capacità fiscale per abitante che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi. Le medesime norme disciplinano altresì le specifiche modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale la cui capacità fiscale per abitante sia inferiore alla media nazionale.

        3. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione nonché dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».