Proposta di modifica n. 20.701 al DDL n. 1117

20.701

DONAGGIO, GARAVAGLIA MARIAPIA (*), STRADIOTTO (*)

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «È comunque garantita ai comuni, a partire dal 2010 e fino alla regimentazione della presente legge, la compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 20 per cento del gettito territorialmente prodotto».

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(*) Firma aggiunta in corso di seduta.