Proposta di modifica n. 20.700 al DDL n. 1117

20.700

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

            «b) garanzia che l'utilizzo dei criteri definiti dall'articolo 7 avvenga in maniera graduale a partire dall'effettiva determinazione del contenuto finanziario dei livelli essenziali delle prestazioni mediante un processo di convergenza della spesa storica al fabbisogno standard calcolato anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna Regione, in un periodo di tempo sostenibile, comunque non inferiore a cinque anni».