Proposta di modifica n. 19.505 al DDL n. 1117
Azioni disponibili
19.505
LUSI, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, STRADIOTTO, VITALI
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
«f-bis) previsione che la devoluzione di maggiori risorse e più incisive competenze alle regioni, rispetto a quelle attualmente svolte, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, sia condizionata alla verifica da parte dello Stato di capacità amministrative adeguate da parte delle regioni richiedenti. Al momento della devoluzione delle maggiori risorse e funzioni, lo Stato e la regione richiedente formulano un accordo che prevede il raggiungimento di determinati obiettivi nel campo della funzione assegnata, definendo i fabbisogni standard ottimali ed effettivi, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere e), f) e g), della presente legge. L'accordo stabilisce le modalità di monitoraggio e di valutazione del raggiungimento degli obiettivi fissati, applicando le metodologie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere p) e q), della presente legge. In caso di scostamenti permanenti e sistematici si applica quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera r), della presente legge».