Proposta di modifica n. 17.500 al DDL n. 1117
Azioni disponibili
17.500
BELISARIO, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, CARLINO, PARDI, LANNUTTI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO
Respinto
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«1-bis. In attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, al fine di assicurare un'omogenea ed ottimale organizzazione ed erogazione, su tutto il territorio nazionale, delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, il Governo predispone uno o più disegni di legge, previo parere della Conferenza unificata, volti a disciplinare le modalità di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al citato articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. L'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni è determinata, previa intesa con la Conferenza unificata, sulla base delle metodologie e dei dati elaborati dalla segreteria tecnica. Gli schemi dei provvedimenti volti alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per gli effetti finanziari e della Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale che si esprimono nei termini previsti dai rispettivi regolamenti parlamentari».