Proposta di modifica n. 13.0.501 al DDL n. 1117
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13.0.501
VITALI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA
Ritirato
Dopo l'articolo 13,inserire il seguente:
«Art. 13-bis
(Istituzione delle città metropolitane)
1. Le città metropolitane sono istituite, nell'ambito di una regione, nelle aree metropolitane in cui sono compresi i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli. L'iniziativa spetta al comune capoluogo, ovvero al 30 per cento dei comuni della provincia o delle province interessate, che rappresentino il 60 per cento della relativa popolazione, ovvero ad una o più province congiuntamente ad un numero di comuni che rappresentino il 60 per cento della popolazione della provincia o delle province proponenti. La proposta di istituzione contiene la perimetrazione dell'area metropolitana e una proposta di statuto della città metropolitana. Sulla proposta è acquisito il parere della regione. Si osservano i seguenti princìpi e indirizzi:
a) il territorio della città metropolitana coincide con il territorio di una o di più province; in caso di non coincidenza con il territorio di una provincia si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali interessate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione;
b) la città metropolitana acquisisce tutte le funzioni della preesistente provincia, come determinate in base alla presente legge, riguardanti il suo territorio, e ad essa sono attribuite le risorse umane, strumentali e finanziarie inerenti alle funzioni trasferite, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; il decreto legislativo di cui al comma 3 regola la successione della città metropolitana alla provincia in tutti i rapporti già attribuiti alla titolarità di questo ultimo ente secondo i criteri di cui alla presente legge;
c) alla città metropolitana spettano tutte le funzioni conferite dalla legge statale o regionale a seconda delle rispettive competenze nel rispetto delle funzioni fondamentali individuate dalla legge dello Stato;
d) il territorio della città metropolitana si articola al suo interno in comuni; il comune capoluogo, se mantiene la sua integrità, si articola in municipi;
e) il decreto legislativo di cui al comma 3 regola il sistema di determinazione dei collegi elettorali per la elezione degli organi di governo della città metropolitana, nonché di attribuzione dei seggi, in modo da garantire una adeguata rappresentanza alle comunità locali insistenti sulla parte del territorio metropolitano esterna a quello del preesistente comune capoluogo, nonché le modalità ed i termini di indizione delle elezioni per la loro prima costituzione, assicurando, anche eventualmente attraverso la prorogatio, la continuità della amministrazione nella successione tra gli enti;
f) lo statuto della città metropolitana è adottato nei sei mesi successivi allo svolgimento delle elezioni per la prima costituzione degli organi di governo; il decreto legislativo di cui al comma 3 indica le norme applicabili nelle materie e discipline espressamente demandate allo statuto ed ai regolamenti nel periodo transitorio che precede la loro adozione;
g) lo statuto della città metropolitana, definisce le forme di esercizio associato di funzioni con i comuni in essa compresi al fine di garantire il coordinamento dell'azione complessiva di governo all'interno del territorio metropolitano, la coerenza dell'esercizio della potestà normativa da parte dei due livelli di amministrazione, un efficiente assetto organizzativo e di utilizzazione delle risorse strumentali, nonché la economicità della gestione delle entrate e delle spese attraverso il coordinamento dei rispettivi sistemi finanziari e contabili; le relative disposizioni sono adottate previa intesa con i comuni interessati, recepita con deliberazioni di identico contenuto dei rispettivi consigli comunali;
h) per ciascuna città metropolitana, il decreto legislativo di cui al comma 3 stabilisce le modalità organizzative e le funzioni in relazione alle specifiche esigenze del proprio territorio.
2. Nelle aree metropolitane di cui al comma 1, tra il comune capoluogo e i comuni contermini possono essere individuate specifiche modalità di esercizio associato delle funzioni comunali da esercitare attraverso una unione. Ulteriori modalità di esercizio congiunto di funzioni possono essere definite dalle istituzioni locali e dalla regione interessate tenuto conto delle diverse specificità territoriali. Con i decreti legislativi di cui al comma 3, su proposta degli enti locali interessati e acquisito il parere della regione, possono essere attribuiti alle unioni di comuni metropolitani funzioni e prerogative proprie delle città metropolitane.
3. Ai fini della attuazione del comma 1, nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per i rapporti con le regioni, delle riforme per il federalismo, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, uno o più decreti legislativi per la istituzione delle città metropolitane con l'osservanza dei princìpi e criteri direttivi indicati nel presente articolo.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 3, corredati delle deliberazioni e dei prescritti pareri, sono trasmessi al Consiglio di Stato ed alla Conferenza unificata che rendono il parere nel termine di trenta giorni. Successivamente sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione.
Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo IV con la seguente: «Istituzione e finanziamento delle Città metropolitane e di Roma capitale».