Proposta di modifica n. 13.0.500 al DDL n. 1117

13.0.500

ADAMO, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Dopo l'articolo 13,inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Soppressione di enti intermedi e strumentali)

        1. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le regioni, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, non espressamente ritenuti come necessari all'adempimento delle funzioni istituzionali, e alla unificazione di quelli che esercitano funzioni che si prestano ad essere meglio esercitate in forma unitaria.

        2. Lo Stato e le regioni provvedono altresì ad individuare le funzioni degli enti di cui al comma 1 in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali, riallocando contestualmente le stesse agli enti locali, secondo i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 3 della presente legge.

        3. Lo Stato e le regioni concorrono alla razionalizzazione amministrativa sulla base del principio di leale collaborazione. L'allocazione delle funzioni di cui al comma 2 del presente articolo è effettuata previo accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».