Proposta di modifica n. 13.525 al DDL n. 1117
Azioni disponibili
13.525
PARDI, BELISARIO, LANNUTTI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO
Respinto
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
«h-bis) i decreti legislativi di cui all'articolo 2 individuano le modalità e le procedure con cui le regioni a statuto ordinario possono, d'intesa con il Consiglio delle autonomie ove costituito, definire un diverso sistema di finanziamento e di perequazione per i comuni di minore dimensione, tenendo conto delle specificità dei contesti locali e del criterio di adeguatezza per l'organizzazione delle funzioni fondamentali. In tale caso lo Stato trasferisce alla regione la corrispondente quota parte del fondo di cui alla lettera a) e la regione organizza il trasferimento perequativo eventualmente integrato con le risorse aggiuntive derivanti dall'autonomia tributaria della regione;».