Proposta di modifica n. 13.520 al DDL n. 1117

13.520

BARBOLINI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

            «f) definizione delle modalità in base alle quali per le spese relative all'esercizio delle funzioni diverse da quelle fondamentali, il fondo perequativo per i comuni e quello per le province di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) è ripartito tra i singoli enti in modo da eliminare la differenza tra la capacità fiscale standardizzata di riferimento e la capacità fiscale standardizzata di tale ente. In tale riparto si tiene conto, per gli enti con popolazione al di sotto di una soglia da individuare con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa».