Proposta di modifica n. 12.0.500 al DDL n. 1117

12.0.500

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Respinto

Dopo l'articolo 12,aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Rapporti finanziari Regioni-Enti locali)

        1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 disciplinano i rapporti finanziari fra Regioni ed Enti locali in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

            a) soppressione dei trasferimenti regionali agli Enti locali;

            b) definizione delle modalità in base alle quali le Regioni finanziano le spese relative alle funzioni fondamentali esclusivamente in forma aggiuntiva in base a quanto stabilito dagli articoli 11 e 12;

            c) definizione delle modalità in base alle quali le Regioni finanziano le spese relative alle altre funzioni locali per le finalità stabilite dalle singole Regioni;

            d) definizione delle modalità in base alle quali le Regioni in caso di conferimento di ulteriori funzioni garantiscono la congruità delle relative risorse finanziarie.

        2. il finanziamento delle funzioni degli Enti locali, nei limiti stabiliti dal comma 1, è assicurato da compartecipazioni al gettito di tributi regionali, da addizionali a tali tributi e da tributi locali previsti dalla legge regionale».