Proposta di modifica n. 12.705 al DDL n. 1117
Azioni disponibili
12.705
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis. previsione che le modalità di attribuzione delle compartecipazioni ai tributi erariali di cui al presente comma siano definite in conformità al principio di territorialità. A tal fine, le suddette mdalità devono tenere conto:
1) del luogo di svolgimento della prestazione, per i tributi aventi quale presupposto i consumi; per i servizi, il luogo di consumo può essere identificato nel domicilio del soggetti fruitore finale».