Proposta di modifica n. 12.504 al DDL n. 1117

12.504

DE TONI, BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, MASCITELLI, ASTORE, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

        «a-bis) la legge regionale, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali, può istituire ulteriori tributi locali, determinandone i profili e gli elementi essenziali e demandandone agli enti locali l'adozione nonché la fissazione delle aliquote e la previsione di particolari agevolazioni. I tributi locali possono essere differenziati in ragione delle caratteristiche territoriali, socio-economiche, demografiche dei diversi enti, valorizzando dove possibile la regola della commutatività;».