Proposta di modifica n. 12.502 al DDL n. 1117

12.502

ASTORE, MASCITELLI, DE TONI, BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

            «a-bis) la legge regionale può istituire ulteriori tributi locali, determinandone i profili e gli elementi essenziali, demandandone agli enti locali l'adozione nonché la fissazione delle aliquote e la previsione di particolari agevolazioni. I tributi locali possono essere differenziati in ragione delle caratteristiche territoriali, socio-economiche, demografiche dei diversi enti, valorizzando dove possibile la regola della commutatività».

        Conseguentemente, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

            «i-bis) La Regione sottopone al parere del Consiglio regionale delle Autonomie locali i disegni di legge di cui alla lettera a-bis».