Proposta di modifica n. 11.508 al DDL n. 1117

11.508

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Le parole da: «Al comma 1» a: «Costituzione,» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

            «b) definizione delle modalità per cui il finanziamento delle spese riconducibili al vincolo dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) e p) della Costituzione, in esse rientrano quelle per la sanità, l'assistenza e l'istruzione, e dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate avviene in modo da garantirne il finanziamento integrale in base al fabbisogno standard tenendo conto del superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica, in favore della progressiva introduzione del costo standard calcolato anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione ed è assicurato dai tributi propri, dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali, da addizionali a tali tributi e dal fondo perequativo;».