Proposta di modifica n. 10.501 al DDL n. 1117
Azioni disponibili
10.501
Respinto
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera b), sostituire i numeri 1) e 2) con il seguente: «1) dei tributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), e del tributo regionale di cui all'articolo 8 comma 1, lettera i), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 4»;
2) sopprimere la lettera c);
3) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Il finanziamento delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia eventualmente devolute alle regioni ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è definito da un accordo tra lo Stato e la regione richiedente sulla base dei fabbisogni standard e in coerenza con i princìpi e ai criteri direttivi di cui agli articoli 5, 6 e 15. L'accordo stabilisce le modalità di monitoraggio del percorso graduale di superamento del criterio della spesa storica e di convergenza ai fabbisogni standard».