Proposta di modifica n. 9.0.500 al DDL n. 1117
Azioni disponibili
9.0.500
LEGNINI, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LUMIA, MARINO MAURO MARIA, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, ROSSI NICOLA, SANNA, STRADIOTTO, VITALI
Ritirato (*)
Dopo l'articolo 9,inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni)
1. In attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, al fine di assicurare un'omogenea ed ottimale organizzazione ed erogazione, su tutto il territorio nazionale, delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, il Governo, predispone uno o più disegni di legge, previo parere della Conferenza unificata, volti a disciplinare le modalità di determinazione dei livelli esssenziali delle prestazioni di cui alla citata lettera m).
2. L'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni è determinata, previa intesa con la Conferenza unificata, sulla base delle metodologie e dei dati elaborati dalla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4-bis.
3. Gli schemi dei provvedimenti volti alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni sono sottoposti al parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per gli effetti finanziari e della Commissione bicamerale di cui all'articolo 3, che si esprimono nei termini previsti dai rispettivi regolamenti parlamentari».
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(*) Trasformato, congiuntamente all'emendamento 8.513, nell'odg G9.0.500.