Proposta di modifica n. 9.508 al DDL n. 1117

9.508

INCOSTANTE, BIANCO, BARBOLINI, DE SENA, PROCACCI

Respinto

Al comma 1, lettera g), sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:

            «1) la Regione con maggiore capacità fiscale non partecipa alla ripartizione del fondo;

            2) tutte le altre Regioni, con minore capacità fiscale, partecipano alla ripartizione del fondo perequativo, alimentato da fondi erariali, in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante per finanziare l'ammontare di funzioni che, pur essendo non essenziali, sono ritenute necessarie in base al comma 4 dell'articolo 119;».