Proposta di modifica n. 9.507 al DDL n. 1117
Azioni disponibili
9.507
Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
«f) con l'obiettivo di ridurre le differenze di capacità fiscale tra le varie Regioni, valutate come differenze interregionali di gettito per abitante dell'addizionale regionale all'lRPEF, rispetto al gettito medio nazionale per abitante, le quote del fondo perequativo, in relazione alle spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2, sono assegnate secondo i seguenti criteri:
1) le Regioni con maggiore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante dell'addizionale regionale all'lRPEF supera il gettito medio nazionale per abitante, non partecipano alla ripartizione del fondo, ma concorrono al suo finanziamento con una quota della medesima addizionale;
2) le Regioni con minore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante dell'addizionale regionale all'lRPEF è inferiore al gettito medio nazionale per abitante, partecipano alla ripartizione del fondo perequativo;
3) la ripartizione del fondo perequativo tiene conto, per le Regioni con popolazione al di sotto di una soglia che verrà individuata con i decreti legislativi, del fattore dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa, delle condizioni fisiche del territorio e delle caratteristiche demografiche della popolazione».