Proposta di modifica n. 9.502 al DDL n. 1117

9.502

LEGNINI, CARLONI, GIARETTA, MORANDO

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

        1) all'alinea, dopo la parola: «terzo» aggiungere le parole: «e quarto»;

        2) alla lettera a) sostituire le parole: «dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito IVA assegnata» con le parole: «dalla fiscalità generale»;

        3) alla lettera b), dopo lo parola: «applicazione» aggiungere le parole: «per le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2» e sostituire la parola: «ridurre» con la seguente: «compensare»;

        4) alla lettera d), sostituire le parole: «intervenuta in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della» con le seguenti: «statale e dalla»;

        5) alla lettera e), dopo le parole: «i livelli essenziali delle prestazioni» inserire le seguenti: «e per l'esercizio delle altre funzioni attribuite dalla legislazione statale»;

        6) sostituire la lettera g), numeri 1) e 2) con i seguenti:

            «g) definizione delle modalità in base alle quali il fondo perequativo relativo alle spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2) è determinato nella sua dimensione complessiva ed è ripartito tra le regioni in base ai seguenti criteri:

            1) la dimensione del fondo è determinata dalla somma su tutte le regioni delle differenze tra la capacità fiscale standardizzata di riferimento e la capacità fiscale standardizzata di ciascuna regione. La capacità fiscale standardizzata di riferimento è determinata come prodotto tra i livelli minimi di aliquota e le basi imponibili pro-capite dei tributi propri e delle compartecipazioni ai tributi erariali assegnati al finanziamento le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2) che consentano ad una regione di finanziare integralmente la propria spesa storica pro-capite. La capacità fiscale standardizzata di ciascuna regione è determinata come prodotto tra i livelli minimi di aliquota coma sopra determinati e le basi imponibili pro-capite in ciascuna regione dei tributi e delle compartecipazioni destinati al finanziamento di tali spese;

            2) le attribuzioni dal fondo perequativo di cui al punto 1) a favore di ciascuna regione sono pari alla differenza la capacità fiscale standardizzata di riferimento e la capacità fiscale standardizzata di tale regione come terminate al punto 1);».