Proposta di modifica n. 8.0.500 al DDL n. 1117

8.0.500

GIARETTA, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, MARINO MAURO MARIA, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, ROSSI NICOLA, SANNA, STRADIOTTO, VITALI

Respinto

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Princìpi fondamentali di coordinamento del sistema tributario)

        1. In relazione al coordinamento del sistema tributario, si applicano i seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) rispondenza della disciplina dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso a razionalità e coerenza; rispetto dei limiti imposti dai vincoli comunitari e dai trattati e accordi internazionali; esclusione di ogni forma di doppia imposizione;

            b) esclusione, in ogni caso, della deducibilità degli oneri fiscali nell'applicazione di tributi, anche se appartenenti a diverse categorie, i cui proventi non siano devoluti al medesimo livello di governo;

            c) esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo; ove i predetti interventi siano effettuati dallo Stato sulle basi imponibili e sulle aliquote riguardanti i tributi degli enti locali, i tributi delle regioni istituiti e regolati da leggi statali e le compartecipazioni ai tributi erariali, essi sono possibili solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi e previa quantificazione finanziaria delle predette misure nella Conferenza di cui all'articolo 6;

            d) semplificazione del sistema tributario, tendenziale uniformità degli adempimenti posti a carico dei contribuenti e contenimento dei costi di gestione e degli adempimenti dell'amministrazione finanziaria e dei contribuenti; rispetto, nell'istituzione, nella disciplina e nell'applicazione dei tributi, dei princìpi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

            e) definizione di modalità che assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo l'accesso diretto alle anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attività di gestione tributaria;

            f) efficienza, efficacia e imparzialità dell'azione delle pubbliche amministrazioni;

            g) definizione di una disciplina dei tributi locali in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale;

            h) divieto di introdurre trattamenti agevolativi regionali e locali che possano determinare discriminazioni tra residenti ovvero restrizioni all'esercizio delle libertà economiche all'interno del territorio della Repubblica;

            i) previsione che la legge regionale possa, con riguardo alle materie non assoggettate a imposizione da parte dello Stato e nei limiti di cui alla lettera a):

                1) istituire tributi regionali e anche locali;

                2) determinare le materie nelle quali i comuni, le province e le città metropolitane possono, nell'esercizio della propria autonomia, attivare tributi locali e introdurre variazioni delle aliquote o agevolazioni;

            l) previsione che, per i tributi regionali destinati al finanziamento delle funzioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, le regioni:

                1) non possano modificare le basi imponibili;

                2) possano modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nei limiti stabiliti dalla legge statale;

            m) previsione che i tributi regionali, anche se necessari al finanziamento delle funzioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, non siano soggetti a vincolo di destinazione;

            n) previsione che i comuni, le province e le città metropolitane possano attivare i tributi propri di cui alla lettera i), numero 2), solo se afferiscono alle materie determinate dalla legge statale o regionale;

            o) previsione che la legge statale non possa intervenire, salva intesa, nelle materie assoggettate a imposizione con legge regionale ai sensi della lettera i);

            p) previsione che la legge statale possa comunque introdurre tributi locali la cui applicazione è subordinata all'entrata in vigore di una legge regionale ai sensi della lettera i), ovvero, in assenza di questa, ad una delibera del singolo ente locale interessato;

            q) revisione e razionalizzazione del sistema dell'imposizione sugli immobili anche in relazione alla riforma del catasto, trasferimento ai comuni della titolarità nonché dei relativi proventi e l'attribuzione ai comuni di forme ulteriori di autonomia impositiva sul patrimonio immobiliare;

            r) revisione e razionalizzazione del sistema dell'imposizione sugli autoveicoli, anche al fine di rafforzare l'autonomia impositiva delle province;

            s) coordinamento della nuova disciplina con quella vigente e introduzione di un regime transitorio».