Proposta di modifica n. 8.519 al DDL n. 1117

8.519

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Respinto

Al comma 1, la lettera d), è sostituita dalla seguente:

            «d) le spese riconducibili al vincolo dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) e p) della Costituzione, nelle quali rientrano anche quelle per la sanità, l'assistenza e l'istruzione, sono finanziate dalla compartecipazione regionale all'IRPEF, in misura non superiore al 30 per cento, dalla compartecipazione regionale all'IVA, dall'addizionale regionale all'IRPEF e dai tributi propri. Inoltre le suddette spese sono finanziate con quote specifiche del fondo perequativo, in modo tale da garantire nelle predette condizioni il finanziamento integrale in ciascuna regione; in via transitoria, le spese di cui al primo periodo sono finanziate anche con il gettito dell'IRAP fino alla data della sua sostituzione con altri tributi;».