Proposta di modifica n. 8.500 al DDL n. 1117
Azioni disponibili
8.500
FONTANA, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, MARINO MAURO MARIA, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, ROSSI NICOLA, SANNA, STRADIOTTO, VITALI
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 8.
(Coordinamento della finanza pubblica; patto di stabilità e crescita dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni; ''patto per la convergenza'' dei livelli quantitativi e qualitativi dei servizi essenziali erogati dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane e dalle regioni)
1. In relazione al coordinamento della finanza pubblica si applicano i seguenti principi e criteri direttivi:
a) i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni adottano per la propria politica di bilancio regole coerenti con quelle derivanti dall'applicazione del patto di stabilità e crescita;
b) i bilanci degli enti di cui alla lettera a) devono essere redatti in base a criteri predefiniti e uniformi, coerenti con quelli che disciplinano la redazione del bilancio dello Stato. La registrazione delle poste di entrata e di spesa nei bilanci dello Stato, delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni deve essere eseguita in forme che consentano di ricondurle ai criteri rilevanti per l'osservanza del patto di stabilità e crescita. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 stabiliscono le date entro cui vanno approvati i bilanci preventivi degli enti territoriali in coerenza con i processi di coordinamento e codecisione di cui all'articolo 8 della presente legge;
c) la legge dello Stato disciplina il coordinamento dinamico della finanza pubblica e, in particolare, delle fonti di copertura che consentono di finanziare integralmente il normale svolgimento delle funzioni attribuite ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni;
d) nell'ambito di tale legge si tiene conto dei fabbisogni standard necessari per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117 lettera m) della Costituzione nonché delle funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione;
e) i fabbisogni standard ottimali vengono stimati sulla base della descrizione qualitativa dei servizi di cui alla lettera d), di stime di bisogni della popolazione, della valutazione del costo unitario efficiente per la loro erogazione e dell'obiettivo quantitativo di copertura del servizio stabilito dalle normative di settore ovvero da quelle emanate ai sensi dell'articolo 117 lettera m) della Costituzione;
f) i fabbisogni standard effettivi vengono individuati, nell'ambito della legge di coordinamento dinamico della finanza pubblica di cui alla lettera c) del presente comma, con il metodo della programmazione triennale a scorrimento annuale, attraverso la definizione degli obiettivi che regioni, città metropolitane, province e comuni devono perseguire con riferimento ai costi unitari e ai livelli qualitativi e quantitativi dei servizi essenziali da erogare ai sensi della lettera d) del presente comma;
g) i fabbisogni standard effettivi con le modalità di cui alla lettera f) devono essere compatibili con gli obiettivi aggregati di finanza pubblica derivanti dai vincoli europei, nonché con un percorso dinamico di convergenza ai fabbisogni standard ottimali di cui alla lettera e) del presente comma, denominato ''patto per la convergenza'';
h) con la stessa legge di coordinamento dinamico della finanza pubblica possono essere stabiliti obiettivi di comparto per le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, in relazione all'andamento della finanza pubblica e nel rispetto degli obiettivi fissati a livello europeo;
i) il disegno di legge di coordinamento dinamico della finanza pubblica è presentato dal Governo alle Camere insieme con il Documento di programmazione economico-finanziaria, previa una fase di confronto e di valutazione congiunta da iniziare entro il mese di aprile in sede di Conferenza unificata; tale disegno di legge è qualificato come provvedimento collegato alla manovra di bilancio; esso deve essere discusso e approvato dalle Camere entro il 31 ottobre;
l) il Documento di programmazione economico-finanziaria fissa anche, su base almeno triennale, per ciascun livello di governo territoriale, il livello programmato dei saldi, da rispettare sia in sede di bilancio di previsione sia in sede di consuntivo, il livello di ricorso al debito, nonché il livello programmato della pressione fiscale complessiva, anche tenendo conto dei nuovi spazi di autonomia tributaria assegnati alle regioni, alle città metropolitane, alle province e ai comuni;
m) la conciliazione degli interessi tra i diversi livelli di governo interessati all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale è oggetto di confronto e di valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata;
n) l'utilizzo degli avanzi di amministrazione e il trattamento dei disavanzi sono disciplinati in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità e crescita adottato dall'Unione europea;
o) il riordino del sistema della tesoreria unica comporta il versamento dei tributi regionali e locali direttamente ai tesorieri degli enti territoriali competenti;
p) lo Stato, d'intesa con la Conferenza unificata e avvalendosi della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4-bis, costruisce e aggiorna una banca dati comprendente indicatori di costo, di copertura e di qualità dei servizi di cui alla lettera d) del presente comma. Tali indicatori sono utilizzati per definire, d'intesa con la Conferenza unificata, i fabbisogni standard ottimali ed effettivi di cui alle lettere e) e f) e per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi di servizio ai fini del ''patto per la convergenza'' di cui alla lettera g);
q) in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati ai singoli enti o ai comparti, lo Stato attiva, d'intesa con la Conferenza unificata, un procedimento, denominato ''piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza'', volto ad accertare le cause degli scostamenti e a stabilire le azioni correttive da intraprendere, anche fornendo agli enti ovvero ai comparti la necessaria assistenza tecnica e utilizzando, ove possibile, il metodo della diffusione delle migliori pratiche fra gli enti dello stesso livello;
r) qualora gli scostamenti dagli obiettivi del ''patto per la convergenza'' abbiano caratteristiche permanenti e sistematiche e non ci siano le condizioni per attuare il procedimento di cui alla lettera q), lo Stato può esercitare i poteri sostitutivi di cui all'articolo 120 della Costituzione. Sono inoltre definiti i meccanismi sanzionatori, i quali prevedono sanzioni commisurate all'entità dello scostamento tra gli obiettivi programmati e i risultati conseguiti. In particolare, è previsto un sistema di sanzioni efficaci ed effettive a carico degli enti inadempienti e dei loro rappresentanti politici fino alla previsione della loro ineleggibilità in caso di gravi violazioni, nonché di incentivi in favore degli enti che conseguono gli obiettivi programmati. Le sanzioni possono comportare l'applicazione di misure automatiche per l'incremento delle entrate tributarie ed extra-tributarie, l'adozione di provvedimenti sostitutivi nonché, nei casi di estrema gravità, lo scioglimento degli organi degli enti inadempienti. Le sanzioni si applicano anche nel caso di mancato rispetto dei criteri uniformi di redazione dei bilanci, predefiniti ai sensi della lettera b);
s) al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi riferiti ai saldi di finanza pubblica, le regioni, sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza unificata e nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, possono adattare per gli enti locali del territorio regionale, previa intesa in sede di consiglio delle autonomie locali, ove costituito, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle regioni stesse».