Proposta di modifica n. 7.509 al DDL n. 1117
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7.509
ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI
Le parole da: «Al comma 1» a: «numeri 1)» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 1, lettera c), sostituire il primo e secondo periodo con il seguente: «per i tributi di cui alla lettera b), numeri 1) e 2), le regioni, con propria legge, possono modificare le aliquote nei limiti massimi di incremento stabiliti dalla legislazione statale; limitatamente ai tributi di cui alla lettera b), numero 1) possono altresì disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni, nel rispetto della normativa comunitaria.».