Proposta di modifica n. 7.508 al DDL n. 1117
Azioni disponibili
7.508
BARBOLINI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI
Precluso
Al comma 1, lettera c), sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: «per i tributi di cui alla lettera b), numero 1), le regioni, con propria legge, possono modificare le aliquote nei limiti massimi di incremento stabiliti dalla legislazione statale; limitatamente a tali tributi possono altresì disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni, nel rispetto della normativa comunitaria».