Proposta di modifica n. 7.500 al DDL n. 1117

7.500

CARLONI, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, MARINO MAURO MARIA, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, ROSSI NICOLA, SANNA, STRADIOTTO, VITALI

Respinto

Sostituire l'articolo  con il seguente:

«Art. 7.

(Principi e criteri direttivi sulle modalità di esercizio dei rapporti finanziari tra Stato, regioni a statuto ordinario ed autonomie locali)

        1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, per «territorio regionale»si intende l'insieme della regione, dei comuni, delle province e delle città metropolitane il cui operato è riferito al territorio di una determinata regione.

        2. Al fine di adeguare le regole di finanziamento delle materie e delle funzioni svolte nei territori regionali dalle regioni a statuto ordinario e dalle autonomie locali al principio di autonomia tributaria fissato dall'articolo 119 della Costituzione, i decreti legislativi di cui all'articolo 2 sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

            a) individuazione delle materie oggetto di finanziamento e perequazione con riferimento alle aree di intervento pubblico assegnate alla competenza legislativa regionale;

            b) riferimento ai territori regionali nella determinazione dei fabbisogni di spesa e delle dotazioni finanziarie rilevanti ai fini della definizione delle modalità di finanziamento e di perequazione indipendentemente dall'ente territoriale che in tale territorio ricade e dalla sua titolarità della suddetta spesa o della suddetta dotazione finanziaria;

            c) definizione dei diversi sistemi di finanziamento e perequazione dei territori regionali corrispondenti alle regioni a statuto ordinario, da applicare alle spese correnti relative alle materie riservate alla potestà legislativa concorrente o esclusiva delle regioni, ai sensi dei commi terzo e quarto dell'articolo 117 della Costituzione; tali spese sono:

                1) spese riconducibili al vincolo di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione;

                2) spese previste all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione;

                3) spese non riconducibili alle tipologie di cui ai numeri 1) e 2);

            d) attribuzione ai territori regionali di risorse tributarie sufficienti a consentire, ad aliquote standard, il finanziamento delle spese in conto capitale degli enti territoriali che ricadono in tali territori, calcolato tenendo conto della media attualizzata delle spese per investimenti consuntivati nei dieci anni precedenti al primo anno di applicazione della riforma, delle capacità di autofinanziamento delle amministrazioni senza ricorso al debito e di un sistema di indicatori e di obiettivi finalizzato alla valutazione dei fabbisogni infrastrutturali del territorio di riferimento e dei costi necessari per la loro realizzazione;

            e) soppressione dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera c), numeri 1) e 3);

            f) definizione delle modalità per cui le spese riconducibili alla lettera c), numero 1), del presente comma sono determinate nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale, da erogarsi in condizioni di efficienza e di appropriatezza su tutto il territorio nazionale;

            g) definizione delle modalità di finanziamento delle spese connesse alle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, attraverso il ricorso a tributi propri, compartecipazioni al gettito di tributi erariali e mediante un sistema di perequazione statale che garantisca l'integrale copertura delle funzioni svolte e il graduale superamento della spesa storica attraverso l'individuazione di fabbisogni standard;

            h) previsione che il sistema dei tributi propri regionali e locali e delle compartecipazioni ai tributi erariali non si discosti da quello vigente, fatta salva la possibilità di assegnare tributi esistenti ovvero di istituire nuovi tributi con riferimento all'introduzione di nuove funzioni esercitate in coerenza con il principio del beneficio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della presente legge;

            i) previsione che, coerentemente con la lettera h), i tributi trasferiti ovvero di nuova istituzione, facciano riferimento alle seguenti basi imponibili:

                1) attività produttive e consumi per le regioni;

                2) parco veicolare per le province;

                3) popolazione fluttuante per le città metropolitane e per i comuni;

                4) immobili e terreni per i comuni;

            l) coerenza del sistema di finanziamento e perequazione di cui al presente articolo e ai successivi articoli 7, 7-bis e 8, con l'attribuzione delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia previste dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

        3. In caso di revisione dell'articolo 117 della Costituzione che modifichi le competenze legislative esclusive dello Stato per le nuove competenze eventualmente previste nell'ambito della legislazione esclusiva sono emanati entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi sulla base dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della presente legge che disciplinano una fase transitoria della durata di non più di cinque anni.