Proposta di modifica n. 5.0.500 al DDL n. 1117

5.0.500

BIANCO, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, MARINO MAURO MARIA, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, ROSSI NICOLA, SANNA, STRADIOTTO, VITALI

Respinto

Dopo l'articolo 5,aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Segreteria tecnica)

        1. Presso la Conferenza unificata è istituita la Segreteria tecnica per l'attuazione del federalismo fisscale.

        2. La Segreteria tecnica svolge le attività istruttorie e di supporto necessarie sia al funzionamento della Conferenza di cui all'articolo 4 che della Commissione parlamentare di cui all'articolo 5. Essa, in particolare, elabora le basi informative e le banche dati necessarie alla costruzione di indicatori finanziari, tributari e relativi all'offerta di servizi. Svolge inoltre attività consultiva per il riordino dell'ordinamento finanziario di comuni, province, città metropolitane e regioni e delle relazioni finanziarie intergovernative. A tale fine, le amministrazioni statali, regionali e locali sono tenute a fornire tutti i necessari elementi informativi che verranno loro richiesti.

        3. La Segreteria tecnica è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica e la Commissione parlamentare bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale, adottato entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza stessa. Il decreto disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Segreteria, individuando gli uffici di livello dirigenziale e le unità di personale dell'organico della Ragioneria generale dello Stato, dell'Istat, dell'Isae e di altre amministrazioni statali, nonché delle regioni e degli enti locali e delle loro strutture associative, che verranno trasferite alla Segreteria, nel limite complessivo di 40 unità, nonché il trasferimento delle relative risorse fmanziarie attualmente in dotazione alle amministrazioni cedenti, necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma.

        4. Nell'esercizio delle sue funzioni, la Segreteria tecnica si avvale della collaborazione e delle competenze degli uffici e dei servizi competenti per materia del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

        5. La Segreteria tecnica ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni, con gli enti di diritto pubblico, con i concessionari di pubblici servizi e con le aziende che erogano servizi pubblici locali, e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni».