Proposta di modifica n. 5.504 al DDL n. 1117

5.504

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Conferenza permanente per il Coordinamento delle funzioni amministrative e della finanza pubblica)

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo per l'istituzione, nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, una Conferenza permanente, di seguito denominata ''Conferenza'', come organismo stabile di confronto per assicurare l'esercizio unitario delle funzioni amministrative e il coordinamento della finanza pubblica.

        2. La Conferenza è sede di condivisione delle basi informative finanziarie e tributarie e svolge attività consultiva in relazione all'applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nell'esercizio delle funzioni amministrative e per il riordino dell'ordinamento finanziario di comuni, province, Città metropolitane e regioni e delle relazioni finanziarie intergovernative. A tale fine, le amministrazioni statali, regionali e locali forniscono i necessari elementi informativi sui dati finanziari e tributari.

        3. La Conferenza propone criteri per il corretto utilizzo del fondo perequativo secondo principi di efficacia, efficienza e trasparenza e ne verifica l'applicazione.

        4. La Conferenza promuove accordi tra Stato, Regioni e autonomie locali, ai fini del trasferimento delle risorse che assicurino la copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite, nell'esercizio di deleghe che il Governo attua per attribuire a comuni, province, Città metropolitane e regioni le funzioni amministrative sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione e in conformità alle disposizioni recate dall'articolo 117 della Costituzione.

        5. Lo schema di decreto di cui al comma 1, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è trasmesso per l'acquisizione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, da istituirsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere emanati».