Proposta di modifica n. 5.503 al DDL n. 1117
Azioni disponibili
5.503
BASTICO, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, MARINO MAURO MARIA, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, ROSSI NICOLA, SANNA, STRADIOTTO, VITALI
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 5.
(Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica)
1. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è istituita, nell'ambito della Conferenza unificata la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica come organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica, di seguito denominata ''Conferenza''. Essa è presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze, ne fanno parte i Ministri dell'interno, dei rapporti con le regioni, della semplificazione normativa, delle riforme per il federalismo, della pubblica amministrazione e innovazione e tre rappresentanti delle regioni, tre delle province e tre dei comuni designati dalla Conferenza unificata.
2. Il suo funzionamento è disciplinato da un regolamento adottato dalla Conferenza unificata.
3. La Conferenza:
a) concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in relazione ai livelli di pressione fiscale e di indebitamento; concorre alla definizione degli obiettivi compresi nel patto per la convergenza; concorre alla definizione delle procedure per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e promuove l'attivazione degli eventuali interventi necessari per il rispetto di tali obiettivi; verifica la loro attuazione ed efficacia; avanza proposte per la determinazione degli indici di virtuosità e dei relativi incentivi; vigila sull'applicazione dei meccanismi di premialità, sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul loro funzionamento; concorre alla promozione e al monitoraggio dei piani per il conseguimento degli obiettivi di convergenza;
b) concorre alla definizione delle procedure per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard, degli obiettivi di servizio e delle migliori pratiche relative alle materie e alle funzioni per le quali sono riconosciuti i finanziamenti dei fondi perequativi;
c) propone criteri per il corretto utilizzo del fondo perequativo secondo principi di efficacia, efficienza e trasparenza e ne verifica l'applicazione;
d) assicura la verifica del funzionamento del nuovo ordinamento finanziario di comuni, province, città metropolitane e regioni; assicura altresì la verifica delle relazioni finanziarie tra i livelli diversi di governo proponendo eventuali modifiche o adeguamenti del sistema;
e) è sede di condivisione e di verifica della congruità delle basi informative finanziarie e tributarie delle amministrazioni statali e territoriali;
f) propone gli elementi per la definizione delle procedure per l'accertamento di eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e dagli obiettivi del patto per la convergenza di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h)».