Proposta di modifica n. 3.502 al DDL n. 1117
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3.502
Ritirato
Al comma 2, ultimo periodo, dopo la parola: «Comuni», aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «I rappresentanti di detto Comitato saranno sostituiti da un rappresentante designato dai Consigli delle autonomie locali di ciascuna Regione di cui all'articolo 123 della Costituzione. Le Regioni che hanno già istituito i Consigli delle autonomie locali, inviano comunque un loro rappresentante presso il Comitato di cui al periodo precedente».