Proposta di modifica n. 3.1 al DDL n. 1117
Azioni disponibili
3.1
BARBOLINI, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, MARINO MAURO MARIA, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, ROSSI NICOLA, SANNA, STRADIOTTO, VITALI
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 3.
(Commissione parlamentare bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale)
1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è istituita una Commissione composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi.
2. La Commissione elegge tra i propri componenti un Presidente, due Vice Presidenti e due Segretari che formano l'Ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti per l'elezione dell'ufficio di presidenza.
3. Alle sedute della Commissione partecipa una rappresentanza delle autonomie territoriali composta da tre sindaci, da tre Presidenti di provincia e da tre Presidenti di regione nominati dalla Conferenza unificata. Essi possono intervenire nella discussione senza diritto di voto, possono presentare emendamenti ed esprimere osservazioni sui pareri posti in votazione. Possono essere altresì interrogati dai parlamentari e dai rappresentanti del Governo su specifiche questioni attinenti alle materie trattate.
4. La commissione:
a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
b) verifica lo stato di attuazione di quanto previsto dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere. A tal fine può richiedere tutte le informazioni necessarie alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui al successivo articolo 4.
5. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dalla presente legge sono trasmessi alla commissione di cui al presente articolo per l'acquisizione del parere che viene espresso entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti.
6. Qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al presente articolo, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.
7. La Commissione può chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della commissione.
8. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 7, la proroga per l'adozione del parere, e limitatamente alle materie per cui essa sia concessa, i termini per l'esercizio della delega sono prorogati di venti giorni. Trascorso il termine di cui al comma 7 ovvero quello prorogato ai sensi del presente comma, il parere si intende espresso favorevolmente. Nel computo dei predetti termini non viene considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari.
9. Per l'esame degli schemi di decreti legislativi che le sono trasmessi, la commissione può costituire una o più sottocommissioni per l'esame preliminare di singoli schemi di decreto. In ogni caso il parere sullo schema di decreto legislativo deve essere approvato dalla Commissione in seduta plenaria».