Proposta di modifica n. 2.100 al DDL n. 1117
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2.100
Ritirato e trasformato nell'odg G2.1000
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. In caso di revisione dell'articolo 117 della Costituzione che modifichi le competenze legislative esclusive dello Stato, al fine di recepire le nuove competenze eventualmente attribuite alla legislazione esclusiva, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono emanati, con la finalità di ricostruire un rapporto trasparente fra Stato e cittadini sulle decisioni in materia di spesa pubblica e di prelievo fiscale, uno o più decreti legislativi per la disciplina di una fase transitoria della durata di non più di cinque anni».