Proposta di modifica n. 2.54 al DDL n. 1117

2.54

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Respinto

All'articolo 2, comma 2, lettera z), dopo le parole: «da tributi manovrabili» aggiungere le seguenti: «idonea ad assicurare a regioni ed enti locali, ivi compresi quelli a più basso potenziale fiscale, di finanziare l'espletamento delle funzioni diverse dalle funzioni fondamentali, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione».