Proposta di modifica n. 2.526 al DDL n. 1117
Azioni disponibili
2.526
Respinto
Al comma 2, dopo la lettera l) inserire le seguenti:
«l-bis) subordinazione dell'applicazione dei costi e fabbisogni standard come definiti ai sensi della presente legge, all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;
l-ter) determinazione dei fabbisogni standard sulla base: della descrizione qualitativa dei servizi essenziali e delle funzioni fondamentali di cui alla lettera c); degli obiettivi quantitativi di copertura stabiliti dalle normative di settore, ovvero da quelle emanate ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione; della valutazione del costo unitario efficiente per la loro erogazione. Il percorso graduale di superamento del criterio della spesa storica e di convergenza ai fabbisogni standard deve essere compatibile con gli obiettivi aggregati di finanza pubblica derivanti dai vincoli comunitari».